Sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2017 è stata pubblicata la Legge 31 luglio 2017, n. 119, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale".
Come avevo segnalato a giugno, può costituire una grande opportunità di crescita della consapevolezza comune provare a condividere una informazione medico-scientifica competente e indipendente a riguardo.
Le notizie di questo blog riguardano la situazione italiana complessiva, ma provengono da Palermo, potrebbero pertanto anche non corrispondere, per aspetti particolari, a ciò che avviene in altre Regioni italiane od in altre Aziende Sanitarie Provinciali (ASP). Ogni commento pertinente ai testi è gradito e può essere inviato alle mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Prevediamo di rispondere a tutti privatamente o pubblicamente.
AI GENITORI
I trattamenti sanitari sui minori riguardano i genitori che esercitano la patria potestà. Questo, pertanto, è un pro-memoria per i genitori.
Oggi è il primo lunedì di settembre 2017. Inizia il mese in cui i bambini andranno a Scuola e, fra i documenti da presentare all’atto dell’iscrizione, sino a ieri poteva esserci quello attestante la posizione vaccinale del minore (alcuni Istituti scolastici hanno inviato ai genitori una circolare a riguardo). Il 30 agosto tuttavia, l’Assessorato regionale siciliano ha deciso altrimenti (e successivamente, coerentemente, anche il Garante della Privacy): gli Istituti dovranno inviare alle ASP locali soltanto l’elenco anagrafico completo degli iscritti e sarà poi compito delle ASP, incrociando tali elenchi con quelli delle sue anagrafi vaccinali, (forse trasmettere alle Scuole i nominativi degli alunni non vaccinati e) provvedere alla loro convocazione.
Per visionare e scaricare la modulistica, consiglio di visitare i siti delle ASP di pertinenza. Nella città di Palermo: www.asppalermo.org, ed accedere alla sezione dedicata alle vaccinazioni.
Per informazioni istituzionali sull’argomento, invece, il riferimento è: www.epicentro.iss.it. In caso si volessero approfondire le informazioni istituzionali, si può consultare più dettagliatamente il sito dell’Istituto Superiore di Sanità (www.iss.it), nelle sezioni dedicate, ove si troveranno ulteriori dati, comprese le schede tecniche dei farmaci vaccinali che saranno utilizzati (anche su: www.levaccinazioni.it) e la “Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni” (scaricabile), che è il documento di riferimento per i medici vaccinatori, per i medici delle ASP e per eventuali certificazioni da parte dei medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta. In essa si legge (pag. 4): “Non è necessario misurare la febbre o eseguire una visita medica prima della vaccinazione, a meno che la persona non appaia malata o riferisca una malattia in corso e sia, quindi, opportuno valutare se eseguire comunque la vaccinazione”.
Questo modo approssimativo di procedere trova la sua giustificazione in motivi di ordine pratico, per non creare disservizi d’attesa dei vaccinandi afferenti alle strutture pubbliche. Da un punto di vista medico è chiaro, pertanto, che dai medici di una struttura vaccinale non si potrà pretendere l’accuratezza di un esame clinico individualizzato ma, semplicemente, l’accuratezza dell’atto vaccinale in sé.
I genitori, cioè, devono aver chiaro che se conducono i loro figli ad una struttura vaccinale, il bambino sarà vaccinato pressoché invariabilmente, secondo il calendario obbligatorio previsto per la sua fascia d’età e la sua posizione vaccinale. Potrebbero inoltre essere proposte altre offerte vaccinali facoltative.
Se pertanto i genitori desiderino che i loro figli vengano visitati preventivamente, devono rivolgersi al loro pediatra od al loro medico.
I pediatri di libera scelta, come anche i medici di medicina generale, in quanto convenzionati con il Sistema Sanitario, sono anche abilitati a rilasciare un’attestazione di eventuale esonero o di differimento del programma vaccinale obbligatorio.
I genitori hanno quindi nei loro medici sopracitati dei partners competenti a valutare e gestire lo stato del bambino, e con i quali eventualmente discutere di ogni problematica connessa con la profilassi vaccinale specifica in quel caso singolo.
Nell’eventualità in cui il medico curante o il consulente di fiducia del bambino sia differente dal suo pediatra di libera scelta o dal suo medico di medicina generale, a tale curante o consulente può essere chiesto di contattare il medico abilitato a rilasciare l’attestazione di esonero o differimento ed a fargli pervenire una documentazione clinica da valutare.
Da un punto di vista medico-clinico, pertanto, il centro nodale dell’applicazione del decreto per l’obbligatorietà vaccinale NON è il centro di erogazione delle vaccinazioni (che svolge un ruolo tecnico), ma può essere lo studio dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale.
È chiaro che tale centro nodale è scavalcato, nella grande maggioranza dei casi, dall’utente che ritiene di interfacciarsi direttamente con il centro vaccinale. In tal modo, egli recepisce in prima persona l’obbligo di legge e rinuncia al diritto di avere un parere clinico individualizzato.
I genitori che interpretano in tal modo (legittimo) la loro responsabilità, assumono su di sé tuttavia una responsabilità ancora maggiore:
- Ad essi compete l’osservazione pre-vaccinale del minore, finalizzata a) a sottoporlo all’atto vaccinale in condizioni cliniche adeguate e b) alla registrazione della funzionalità clinica psico-fisica complessiva e particolare per organi ed apparati, in modo da poter riscontrare eventuali modifiche di essa a breve, medio e lungo termine dopo l’avvenuta vaccinazione.
- Ad essi compete l’osservazione post-vaccinale delle eventuali modifiche cliniche di cui sopra, che è importante siano riportate in sede di visita del minore al suo medico, prima di ogni nuova vaccinazione o richiamo. In caso di reazione vaccinale avversa, essa potrà essere anche direttamente trasmessa dai genitori al centro di farmacovigilanza, tramite l’apposito modulo.
LA VISITA PRE-VACCINALE
Eseguita dal medico di fiducia, consiste nell’esame anamnestico familiare e personale, nella valutazione complessa dell’ambito familiare e relazionale del minore, nell’esame di eventuale documentazione sanitaria esibita, nella visita clinica del soggetto e nell’eventuale richiesta di accertamenti.
Essa non ha alcuna correlazione con obblighi estrinseci e dev’essere condotta in termini di terzietà ed imparzialità nei confronti delle istanze vaccinali.
A tale visita, od al completamento eventuale dell’iter diagnostico, dovrà seguire una condivisione fra medico e genitori sulla base dei dati emersi e, soltanto successivamente, il significato di tali dati dovrà essere valutato in riferimento all’obbligo vaccinale di legge, ovvero tale valutazione rimandata al medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, autorizzato ad attestare eventuali esoneri o differimenti dell’obbligo.
ATTESTAZIONE DI ESONERO O DIFFERIMENTO DELL’OBBLIGO VACCINALE (NOTA PER I MEDICI)
Di seguito, uno stralcio della circolare del 16.8.2017:
“Salvo quanto disposto dal comma 2 del decreto legge (Avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale), le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite ove sussista un accertato pericolo per la salute dell’individuo, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea, l’effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni. Tali specifiche condizioni cliniche devono essere attestate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta e coerenti con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità nella “Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni”, ediz. 2009, disponibile al seguente link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1947_allegato.pdf. Aggiornamenti di tale guida vengono fatti periodicamente in relazione alle nuove evidenze e saranno disponibili alla medesima pagina web.”
Pubblichiamo (a parte) un file con la analisi del contenuto della “Guida” in oggetto, ad uso dei genitori e dei medici (vedi: VACCINI OBBLIGATORI - AI MEDICI).
INFORMAZIONI NON ISTITUZIONALI
In termini di Sociologia della Scienza, il tipo di informazione istituzionale a cui stiamo assistendo riguardo la attuale politica vaccinale del Governo può facilmente essere rubricato come “propaganda”. Essa è diffusa dai siti e dai comunicati istituzionali e supportata dalle strategie dei mass-media più importanti. Da un punto di vista scientifico e clinico, tuttavia, si tratta di un’informazione carente.
Una alternativa a tale tipo di informazione è reperibile sul web. Anch’essa risente di imprecisioni e reazioni emotive alla palese insufficienza delle notizie istituzionali.
Vi sono Associazioni di utenti (fra gli altri CODACONS, COMILVA) occupanti un ruolo sociale nell’interfaccia diretta cittadino-Istituzioni, che si avvalgono normalmente di giuristi, talvolta di medici, ma tendono a minimizzare il ruolo nodale del medico di fiducia quale interlocutore competente in riferimento alla salute del singolo in oggetto.
Gli Ordini dei Medici sono istituzioni a statuto misto, rispondono cioè sia ai professionisti che li compongono, sia a fini governativi. Essi godono di autonomia provinciale e taluni di tali Ordini provinciali hanno esplicato attività repressive verso singoli medici considerati dissenzienti all’orientamento governativo sulle vaccinazioni dell’obbligo.
Le singole Società Scientifiche rispondono a proprie logiche interne ed esprimono posizioni diversificate. Non compatibili fra loro, ad esempio, la posizione della Società di Pediatria con quella di PNEI.
Non emerge all’opinione pubblica un chiaro il rimando alla valutazione del medico che individualizza il suo giudizio clinico nel singolo caso. Questa omissione del punto focale di ogni atto medico, porta al risultato che poi finirà con l’essere il magistrato l’unico che possa pronunciarsi, nei casi eclatanti, in riferimento al singolo caso.
In caso di perplessità in riferimento al singolo caso, consigliamo pertanto ai genitori, in prima istanza, di rivolgersi ai loro medici di fiducia, poiché la competenza massima su ogni specifico bambino è rintracciabile soltanto nella collaborazione stretta tra il medico che lo conosce ed i genitori che lo conoscono ancora meglio.